Applicazione contrattuale indennità di funzione Preposto alla sicurezza – chiarimenti –

Dic 4, 2024

Il D.Lgs 81/2008, all’art.18-lett. b-bis, recita che la contrattazione collettiva possa prevedere una indennità di funzione, relativamente alla posizione di garanzia in materia di sicurezza ricoperta dal preposto.

Il rinnovo del contratto agricolo integrativo provinciale di Siena, in vigore dal 07 Novembre 2024, ha dato attuazione a tale previsione, inserendo all’art. 27 “ Al lavoratore al quale viene riconosciuto l’incarico di “preposto” ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nell’ambito del t.u sulla salute e sicurezza è riconosciuta una maggiorazione pari al 5 per cento della retribuzione tabellare. L’attribuzione ed il termine della maggiorazione in parola, avrà effetto, sia nell’assegnazione che nella cessazione dal momento della riferita formalizzazione. Tenuto conto della peculiarità dell’incarico, le parti auspicano che venga sottoscritta apposita polizza assicurativa.

Preposto è, ai sensi dell’art. 2 lett. e) del D.Lgs soprarichiamato: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il datore di Lavoro o il Dirigente debbono, ai sensi dell’art. 18 “b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Preme pertanto rappresentare che, il riconoscimento dell’aumento salariale al preposto, deve derivare da una preventiva individuazione da parte del DL o del Dirigente del ruolo svolto e dalla sua formalizzazione scritta, e non viceversa come riconoscimento economico contrattuale “sic et simpliciter”.

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