Nuovi obblighi, nuove scadenze e nuove procedure: nei prossimi mesi le aziende dovranno confrontarsi con importanti aggiornamenti normativi in materia di imballaggi, tracciabilità delle materie prime e gestione digitale dei rifiuti. Dal PPWR all’EUDR, fino all’introduzione dell’xFIR, ecco cosa cambia e quali attività è necessario programmare per tempo.
1) Regolamento europeo 2025/40 (PPWR): dal 12 agosto 2026 scattano i primi obblighi
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi si applica a tutti gli Stati membri a partire dal 12/08/2026. Sono obbligatorie tre cose:
- la Dichiarazione di Conformità per ogni tipo di imballaggio;
- le restrizioni sulle sostanze pericolose (PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti, limiti sui metalli pesanti);
- il reperimento della documentazione tecnica dei fornitori.
Se utilizzi il marchio commerciale su un imballaggio, anche se non lo fabbrichi materialmente, la normativa ti considera “fabbricante” e ti attribuisce gli stessi obblighi di chi lo produce davvero.
Sono escluse dagli obblighi le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni), se il fornitore è presente nello stesso Stato membro: in questo caso l’obbligo resta in capo al fornitore, non alla microimpresa.
Per far sì che tutte le imprese possano adeguarsi, la Commissione EU ha adottato un approccio di tipo graduale; infatti, tra il 2028 e il 2030 entreranno in vigore nuovi requisiti su etichettatura, riciclabilità, contenuto riciclato e riutilizzo degli imballaggi.
ATTENZIONE: L’obbligo di conformità riguarda gli imballaggi che entrano nel mercato UE dopo il 12 agosto 2026 (nuove produzioni, nuovi ordini, nuove spedizioni), non le scorte prodotte o vendute precedentemente.
2) Regolamento EUDR: aggiornamenti sui prodotti derivati
Il Regolamento EUDR si applica a chiunque importi nell’UE, esporti dall’UE oppure metta a disposizione sul mercato UE determinate materie prime o prodotti derivati considerati a rischio di deforestazione.
La struttura generale del Regolamento rimane invariata. Le sette materie prime interessate restano:
- Bovini
- Cacao
- Caffè
- Olio di palma
- Gomma
- Soia
- Legno
Le ultime novità riguardano unicamente alcune specifiche categorie di prodotti derivati e collegati.
Principali scadenze:
- 30 dicembre 2026: per i grandi e medi operatori, nonché per le micro e piccole imprese già soggette al precedente Regolamento UE sul legno (EUTR);
- 30 giugno 2027: per le restanti micro e piccole imprese.
Obblighi per il commercio nell’Unione Europea:Se commercializzate le materie prime interessate o i loro derivati senza importarli da Paesi extra-UE, sarete soggetti al seguente obbligo:
- Registro fornitori e clienti: conservazione per 5 anni delle informazioni relative ai fornitori e ai clienti a cui è stato venduto il prodotto, inclusi i codici identificativi della Dovuta Diligenza (Due Diligence).
Nota bene: La presentazione della dichiarazione di Dovuta Diligenza e la relativa registrazione sulla piattaforma europea TRACES sono obbligatorie solo per i produttori primari delle materie prime o per chi effettua l’importazione diretta nel territorio dell’Unione Europea.
3) Addio al FIR cartaceo dal 15 settembre (ma non per tutti)
Ricordiamo che per alcuni soggetti, a partire dal 15 settembre 2026, entrerà in vigore l’obbligo di utilizzo esclusivo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato digitale (xFIR), come previsto dalla normativa RENTRI.
Chi è obbligato? Tutti coloro già iscritti al RENTRI o che devono ancora iscriversi alla piattaforma.
Per l’utilizzo dell’XFIR sono necessari: iscrizione al RENTRI, abilitazione degli utenti, certificato firma remota RENTRI, configurazione dell’APP “RENTRI”, trasmissione periodica dati rifiuti pericolosi.
ATTENZIONE: Tutte le imprese agricole (art. 2135 Codice civile) registrate come tali in visura camerale sono esenti dall’iscrizione al RENTRI e possono proseguire dopo il 15/9/26 con il formulario cartaceo con la facoltà di delegare l’emissione, la stampa e la vidimazione al trasportatore.




