Per gli alimenti confezionati diventano necessarie più informazioni in etichetta

Aggiornamento etichette con l'entrata in vigore del regolamento UE 1169/2011

martedì 13 dicembre 2016

Dal 13 dicembre 2016, come da Reg. UE n. 1169/2011, è entrata in vigore l’obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale per i prodotti preimballati che dovranno riportare quindi in etichetta una tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal o kj), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, relativa a 100 grammi di prodotto.

 

La dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria per le seguenti categorie di prodotto:

 

  1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
  3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
  4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
  5. il sale e i succedanei del sale;
  6. gli edulcoranti da tavola;
  7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
  8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
  9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
  10. gli aromi;
  11. gli additivi alimentari;
  12. i coadiuvanti tecnologici;
    1. gli enzimi alimentari;
    2. la gelatina;
    3. i composti di gelificazione per marmellate;
    4. i lieviti;
    5. le gomme da masticare;
    6. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2
    7. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.

 

Per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume, fatte salve altre disposizioni dell’Unione che ne prevedono l’obbligatorietà, la dichiarazione 

Torna alle news

Puoi seguirci anche su

Copyright © 2024 - Professione Consulenti S.r.l. - P.I. 01283200523

Graphic Design: Lenzerini [adv] | Realizzato da tnx.it - Siti Internet - Cookie - Privacy - Dati societari - Dove operiamo